En 81.80

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Il recente decreto del ministero dello sviluppo economico "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensori anteriori alla direttiva95/16/CE", pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 189 in data 17/8/2009, ha definitivamente stabilito i termini attuativi della normativa comunitaria, recepita in Italia come norme UNI EN 81.80.
Viste le notizie apparse sulla stampa, che in molti casi riportano interessi di parte e punti di vista volutamente distorti, abbiamo ritenuto opportuno predisporre questo vademecum, per consentire ai diretti interessati (Amministratori, proprietari e condomini), di potersi informare e comprendere dettagliatamente la reale portata di questo Decreto Ministeriale. Con decorrenza 01/09/2009, tutti gli impianti ascensori devono essere sottoposti ad una analisi dei rischi (effettuata dagli organismi notificati o dalle A.S.L. competenti per territorio, cui il responsabile dell'impianto ascensore intende rivolgersi).

Le tempistiche per effettuare tale analisi sono le seguenti:
Per impianti installati prima del 15/11/1964 entro due anni a far data dal 01/09/2009
Per impianti installati prima del 24/10/1979 entro tre anni a far data dal 01/09/2009
Per impianti installati prima del 09/04/1991 entro quattro anni a far data dal 01/09/2009
Per impianti installati prima del 24/06/1999 entro cinque anni a far data dal 01/09/2009

Successivamente al rilascio, da parte dell'ente verificatore, dell'analisi dei rischi e delle relative prescrizioni, a cui adeguare l'impianto, le tempistiche di intervento saranno le seguenti:
Anni 5 (dal rilascio del verbale di analisi dei rischi) per gli interventi contemplati nella tabella A
Anni 10 (dal rilascio del verbale di analisi dei rischi) per gli interventi contemplati nella tabella B
Diversamente per gli adeguamenti contemplati nella tabella C, gli stessi andranno eseguiti di volta in volta nel corso delle manutenzioni di pertinenza degli stessi interventi. Il contenuto delle tabelle A-B e C consta complessivamente di 65 punti di intervento ed, in applicazione alle disposizioni che emergeranno dalla analisi dei rischi, vanno ottemperate nei tempi suddetti al fine di evitare il fermo dell'impianto che potrà, eventualmente, scattare anche d'ufficio qualora il responsabile dello stesso non provveda a far eseguire la suddetta valutazione dei rischi.
Considerata la complessità dell'argomento abbiamo volutamente omesso le specifiche tecniche delle varie tabelle al fine di non fuorviare, e confondere ulteriormente, i diretti interessati; tuttavia invitiamo a contattarci per qualsiasi chiarimento, sia normativo che tecnico, chiunque fosse interessato a maggiori delucidazioni.

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